CONDIZIONI GENERALI PER IL CONTRATTO DI ORMEGGIO PRESSO L’ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL S.p.A.

Le Condizioni generali per il contratto di ormeggio presso l’ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB S.p.A. (in seguito: “Condizioni generali”) sono parte integrante del Contratto di ormeggio nell’ACI Marina (in seguito: “Contratto”), stipulato tra l’ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB S.p.A., R. Strohala 2, 51000 Rijeka, Croazia, Codice fiscale – OIB: 17195049659 e l’Utente (in seguito: “Utente”).

In queste Condizioni generali il termine:

  • “ACI S.p.A.” significa ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB S.p.A.,
    R. Strohala 2, 51000 Rijeka, Croazia, Codice fiscale – OIB: 17195049659;
  • “ACI Marina” significa il marina nell’ambito del sistema di ACI S.p.A. nel quale l’unità da diporto si trova;
  • “Utente” significa il proprietario dell’unità da diporto e/o l’utente dell’unità da diporto e/o l’utente dell’ormeggio. Quando il contenuto lo richiede, si riterrà che il termine Utente comprenda anche i rappresentanti del proprietario dell’unità da diporto, ovvero le persone per le quali il proprietario dell’unità da diporto è legalmente responsabile.
  • “Unità da diporto” significa qualsiasi tipo di natante, imbarcazione o nave che si trova ormeggiata in un ACI Marina.

1. Le condizioni generali si applicano a tutte le unità da diporto che si trovano nell’ACI Marina.
2. L’ACI S.p.A. mediante il proprio piano di ormeggi determina il posto barca per l’unità da diporto. L’ACI S.p.A. è autorizzato a trasferire l’unità da diporto in caso di necessità e di ciò deve darne comunicazione all’Utente, eccetto che in casi eccezionali quando l’Utente sarà informato in seguito del trasferimento avvenuto dell’Unità da diporto.
3. Si ritiene che il servizio di ormeggio inizi quando l’unità da diporto si trova entro il bacino acqueo dell’ACI Marina e dopo che è stato notificato il suo arrivo all’ufficio di ricezione dell’ACI Marina. Subito dopo l’ingresso nell’ACI Marina l’Utente ha il dovere di notificare l’arrivo dell’Unità da diporto alla ricezione dell’ACI Marina.
4. Il Contratto viene stipulato per il periodo di tempo previsto dallo stesso. L’Utente ha il dovere di pagare, entro la data di scadenza, il costo dell’ormeggio, come pure tutte le altre spese per i servizi utilizzati nell’ACI Marina.
5. Per la prenotazione dell’ormeggio annuale e mensile l’Utente ha il dovere di pagare un acconto in base al listino prezzi vigente di ACI S.p.A. L’importo versato è considerato come garanzia. Nel caso l’Utente rinuncia alla stipulazione del Contratto e all’uso dell’ormeggio, non ha diritto alla restituzione dell’acconto.
L’utente può prenotare l’ormeggio giornaliero esclusivamente tramite il servizio di prenotazione online. La prenotazione va fatta al più tardi 24 ore prima dell’arrivo nel marina, versando il corrispettivo previsto per la prenotazione e per l’ormeggio giornaliero. In caso di mancata venuta dell’unità da diporto, la somma versata non viene restituita.
6. All’Utente dell’ACI Card, ACI renderà disponibile un posto parcheggio (auto privata), secondo le possibilità dell’ACI marina in questione. La vettura deve essere notificata alla ricezione dell’ACI marina. ACI S.p.A. non risponde per eventuali danni alla vettura verificatisi durante l’uso del posto parcheggio nell’ACI marina.
7. Per l’ormeggio della durata di un mese o più, sarà stipulato il Contratto in forma scritta. Per tutte le Unità da diporto che si trovano nell’ACI Marina e sono sprovviste del Contratto d’ormeggio scritto, l’ACI Marina ha il diritto di computare il corrispettivo per l’ormeggio giornaliero in base al vigente listino prezzi di ACI S.p.A. Per l’uso dell’ormeggio inferiore a un mese, ossia per le unità da diporto in regime di ormeggio giornaliero, ACI S.p.A. emette la fattura. L’ACI marina non si assume la responsabilità per le unità da diporto in ormeggio giornaliero. Le unità da diporto in ormeggio giornaliero rimangono a rischio e responsabilità dell’Utente.
8. Il contratto non è trasferibile ad altre persone fisiche o giuridiche. L’Utente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo. Il contratto sarà rescisso in data di presa in consegna dell’unità da diporto da parte dell’Utente, a condizione che l’Utente abbia versato per intero il canone previsto dal contratto d’ormeggio. ACI S.p.A. non restituisce le somme versate a titolo di indennizzo per l’uso dell’ormeggio in caso di rescissione del contratto.
9. Nel caso l’Utente durante la durata del Contratto d’ormeggio acquisti una nuova Unità da diporto, ha il dovere di stipulare un’Integrazione al Contratto esistente e di pagare la differenza di costo, se si tratta di una categoria superiore. Nel caso l’Utente stipula il contratto per un’unità da diporto minore, non ha diritto al risarcimento della differenza di costo versata.
10. Si riterrà che l’Utente abbia preso in consegna l’Unità da diporto al momento dell’ingresso a bordo e/o della consegna delle chiavi e dei documenti dell’Unità da diporto alla ricezione dell’ACI Marina. Dopo che l’Utente ha preso in consegna l’Unità da diporto, ACI S.p.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità, a prescindere se l’Unità da diporto è rimasta ormeggiata nell’ACI Marina o si trova in navigazione.
11. Nel caso in cui il proprietario dell’Unità da diporto sia la banca o la società di leasing, nel Contratto d’ormeggio, oltre al nome dell’Utente, si iscrivono anche la denominazione e la sede della banca o della società di leasing, responsabili in solido per gli obblighi derivanti dal Contratto.In tutti i casi nei quali l’ Utente non e’ proprietario dell’ Unita’ da diporto, l’ ACI S.p.A. si obbliga informare il proprietario del Contratto e degli eventuali debiti nei suoi confronti.
12. L’Utente, l’equipaggio e/o le altre persone a bordo dell’Unità da diporto hanno il dovere di:

· consegnare all’ACI S.p.A., alla stipulazione in forma scritta del Contratto d’ormeggio, la fotocopia di un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto), i documenti dell’Unità da diporto (Immatricolazione/Permesso di navigazione, o altri documenti che per contenuto corrispondono a quelli citati), presentare la fotocopia della polizza d’assicurazione valida dell’Unità da diporto, compilare e consegnare la ”Lista dell’inventario” degli oggetti e delle attrezzature presenti sull’Unità da diporto, verificata da una persona autorizzata da ACI S.p.A., l’ estratto dal registro delle imprese ossia da qualsiasi altro registro pubblico (nel caso l’ Unita’ da diporto e’ di proprieta’ di persone giuridiche), l’autorizzazione per la conclusione del Contratto e per l’uso del’ Unita’ da diporto, nel caso il Contratto non viene concluso con il proprietario o se dall’ estratto dal registro delle imprese non risulti il potere di rappresentanza della parte contraente. ACI S.p.A. si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti o certificati che riterrà necessari o idonei, secondo il singolo caso (per esempio la partita IVA internazionale);
· per le imbarcazioni che godono della condizione di temporanea importazione è obbligatoria la presenza sull’imbarcazione del documento attestante che dal momento dell’ingresso nelle acque territoriali della Repubblica di Croazia non siano passati più di 18 mesi e i medesimi sono tenuti a essere in regola con gli impegni doganali in conformità con le disposizioni di legge vigenti nella Repubblica di Croazia;
· i residenti UE sull’imbarcazione dovranno avere sempre i documenti comprovanti che, per l’imbarcazione sono stati pagati i dazi doganali e/o l’IVA in uno stato membro dell’Unione Europea, e che l’imbarcazione ha lo status di merce comunitaria;
· custodire sotto chiave negli spazi chiusi dell’Unità da diporto tutti i beni che si trovano nell’Unità da diporto e che sono riportati sulla Lista d’inventario, nonché di notificare qualsiasi cambiamento alla Lista d’inventario;
• attenersi alle Condizioni generali e al “Regolamento sull’ordine interno nel porto dell’ACI Marina”. ACI S.p.A. si riserva il diritto di rescindere il Contratto in caso di mancato rispetto degli stessi;
· annunciare il proprio arrivo e ogni partenza alla ricezione dell’ACI Marina, oppure contattare il marinaio di turno nel caso la ricezione sia chiusa;
· informare l’ ACI Marina di ogni cambiamento dell’ indirizzo e di altri dati relativi ai contatti. Si considera che le spedizioni postali mandate dell’ ACI S.p.A sono valide se mandate all’ indirizzo dell’ Utente dell’ ormeggio ossia del Proprietario dell’ Unita’ da diporto indicato nel contratto;
· consegnare alla ricezione, alla partenza dell’Utente dall’ACI marina, i documenti originali dell’imbarcazione (per le unità battenti bandiera croata), mentre per le imbarcazioni straniere anche l’originale della cedola di pagamento degli indennizzi di legge per la sicurezza della navigazione e la tutela dall’inquinamento, nonché le chiavi dell’Unità da diporto;
• acquisire a proprie spese la presa di corrente (cavo e presa) per il collegamento dall’armadio di distribuzione di energia elettrica all’Unità da diporto;
· staccare tutte le prese d’acqua e corrente ogni volta che si lascia l’Unità da diporto. Per tutti i danni causati dalle installazioni sull’Unità da diporto, risponde esclusivamente l’Utente;
• prendersi cura che l’Unità da diporto sia ormeggiata in conformità alle istruzioni dell’ACI Marina, a distanza di sicurezza dal molo e con i parabordi sulle fiancate e sulla poppa dell’Unità da diporto. Assicurare e mantenere i cavi di poppa per l’ormeggio dell’Unità da diporto al molo;
· rendere visibili sull’Unità da diporto i dati d’identificazione (nome o numero d’immatricolazione);
· risarcire i danni ad altre unità da diporto, veicoli e attrezzature di terze persone causate dall’Unità da diporto, dal proprietario, e/o dall’equipaggio e/o da altre persone a bordo, o derivanti da manutenzione inadeguata dell’Unità da diporto e delle sue attrezzature;
· informare riguardo alle attrezzature presenti nella parte sommersa dell’Unità da diporto e fornire i dati esatti sulla posizione delle stesse, specie in caso di alaggio dell’Unità da diporto;
· usare il posto barca esclusivamente per ormeggiare l’Unità da diporto specificata nel Contratto, per la quale è stato pagato il canone d’affitto;
· attenersi alle leggi vigenti riguardo al soggiorno e la navigazione entro le acque territoriali croate;

13. ACI S.p.A. s’impegna di:

· sorvegliare lo stato dell’Unità da diporto e dell’ormeggio e di informare l’Utente in merito alle carenze riscontrate;
· acquisire, mantenere e al caso sostituire i due cavi di prua (mooring) e i cavi di congiunzione tra questi e la riva (tirelle);
· consentire le forniture di energia elettrica all’Unità da diporto, secondo le possibilità della rete e il corretto funzionamento della presa sull’armadio di distribuzione;
· custodire e curare la manutenzione degli armadietti di distribuzione elettrica;
· permettere all’Unità da diporto di rifornirsi d’acqua e curare il funzionamento delle prese d’acqua sull’armadio di distibuzione;
· intervenire nel caso d’irruzione d’acqua e/o incendio e intraprendere le azioni al fine di salvare l’Unità da diporto e i beni dell’ACI Marina a carico dell’Utente;
· saldare i danni in conformità alla polizza di assicurazione vigente, nell’ammontare riconosciuto dalla compagnia di assicurazione, nel caso i danni siano stati causati dai dipendenti dell’ACI Marina;
· informare gli organi competenti (capitanerie di porto e polizia marittima) in caso di danni causati all’Unità da diporto da altre unità da diporto e/o da terze persone;

14. ACI S.p.A. è sollevata dalla responsabilità e dall’obbligo di risarcimento danni, nel caso in cui accadano danni sull’Unità da diporto, su qualsiasi sua parte o sulle attrezzature in seguito a:

· cause di forza maggiore, come definite dalla Legge sui rapporti obbligatori della R. di Croazia;
· guerra o avvenimenti bellici, scioperi, proteste sociali o simili;
· comportamento malintenzionato, inesperto o incuria da parte dell’Utente e/o dell’equipaggio e/o di altre persone a bordo dell’Unità da diporto;
· mancata manutenzione, trascuratezza, usura, obsolescenza dell’Unità da diporto e/o dell’attrezzatura;
· difetti nascosti dell’Unità da diporto
· responsabilità di terzi o di altra Unità da diporto;
· roditori a bordo dell’Unità da diporto;
· danni alle attrezzature o scomparsa delle stesse non riportate sulla “Lista d’inventario”, oppure riportate sulla “Lista d’inventario” ma che non erano custodite sotto chiave in spazio chiuso o che sono scomparse senza scassinamento;
· scomparsa di parabordi, tende, ancore, gomene, eliche, barche ausiliarie (tender e sim.), motori fuoribordo ausiliari e altre attrezzature che l’Utente ha reso accessibili a terzi, in modo che queste, senza scassinamento, manomissione o altro tipo di forzato ingresso nell’Unità da diporto, siano potuto essere alienate;
· danni derivanti da installazioni elettriche, idriche e del gas obsolete o eseguite in modo incompetente sull’Unità da diporto, oppure dalla presa sul molo fino all’Unità da diporto;
· danni verificatisi in seguito alla violazione delle disposizioni del Contratto e/o delle Condizioni generali e/o del “Regolamento sull’ordine interno nel porto dell’ACI Marina”;
· danni derivanti dal mancato rispetto delle norme doganali, portuali o di altre leggi;
· congelamento;
· informazioni non veritiere, inesatte o incomplete fornite dall’Utente;
· Inoltre, l’ACI S.p.A. non sarà responsabile delle spese o dei danni che non sono stati causati in seguito a responsabilità diretta dell’ACI Marina, e in particolare dei seguenti danni:

· rimozione del relitto;
· in seguito alla rottura e/o allo scioglimento dei cavi di poppa con i quali l’Unità da diporto è ormeggiata al molo/pontile;
· in seguito a incendio o esplosione verificatasi per il mancato rispetto delle norme antincendio da parte dell’Utente e/o dell’equipaggio e/o di altre persone a bordo dell’Unità da diporto, oppure in seguito ad azione, inazione o manchevolezza di persone terze delle quali ACI S.p.A. non è responsabile;
· derivanti da immissioni dannose derivanti da aria o mare, di origine naturale o causate da azioni o omissioni di terzi per i quali la ACI S.p.A. non è responsabile;
· causati da persone terze con loro azione o manchevolezza, inclusi i danni per responsabilità oggettiva in base all’applicazione dell’istituto giuridico di danni causati da materiale o attività pericolosa.

15. ACI S.p.A. non risponde per danni all’Unità da diporto o da questa causati se l’Utente immediatamente dopo l’arrivo dell’unità da diporto nell’ACI marina non ha consegnato le chiavi e i documenti originali alla ricezione.
16. L’Utente non può prelevare l’Unità da diporto dall’ACI Marina fino a che non ha saldato il debito e/o qualsiasi altra pendenza dell’Unità da diporto nei confronti dell’ACI. S.p.A.
17. L’Utente non può affittare l’ormeggio a terzi né in qualsiasi altro modo dare in uso l’ormeggio a terzi.
18. ACI S.p.A. ha il diritto, a propria discrezione, di trasferire e/o rimorchiare l’Unità da diporto all’interno dell’ACI Marina.
19. Fino a quando l’Unità da diporto non è ormeggiata nel suo posto barca, l’ACI S.p.A. ha il diritto di usare temporaneamente il posto barca. L’Utente ha il dovere di comunicare il rientro dell’Unità da diporto con 24 ore d’anticipo. L’Utente ha il dovere di denunciare qualsiasi assenza dell’Unità da diporto. Il periodo di assenza dell’Unità da diporto dall’ACI Marina non comporta la riduzione del costo di affitto dell’ormeggio definito dal Contratto.
20. I lavori commissionati dall’Utente o dall’equipaggio dell’Unità da diporto al di fuori degli obblighi contrattuali, vanno pagati in base ai Listini prezzi vigenti per servizi primari e secondari dell’ACI S.p.A. in anticipo.
21. In caso di qualsiasi tipo di violazione delle disposizioni del Contratto, delle Condizioni generali e del Regolamento sull’ordine interno nel porto dell’ACI Marina da parte dell’Utente, dell’equipaggio e/o di altre persone a bordo, ACI S.p.A. ha il diritto di recedere dal Contratto e di computare dalla data di rescissione del Contratto l’indennizzo giornaliero per l’ormeggio in base al listino prezzi vigente di ACI S.p.A.
22. Come garanzia di pagamento delle fatture scadute non saldate derivanti dall’ormeggio e dai servizi prestati, ACI S.p.A. ha i seguenti diritti:

· richiedere presso il foro competente (in base al luogo dove si trova l’Unità da diporto) il divieto temporaneo di salpare e/o il divieto di disporre e di alienare l’Unità da diporto;
· trattenere l’Unità da diporto;
· richiedere presso gli organi competenti l’iscrizione dell’ipoteca sull’Unità da diporto, sulle attrezzature e sulle pertinenze (sia che si trovino sull’Unità da diporto o in magazzino);
· intraprendere le misure ritenute necessarie per risarcire le proprie pendenze, come:

· vendita giudiziaria dell’Unità da diporto;
· vendita extragiudiziaria dell’Unità da diporto
· qualsiasi altra azione giudiziaria o di altro genere che ritenga adeguata e necessaria per realizzare i fini succitati;

· trasferire l’Unità da diporto a terra a carico dell’Utente
· ACI S.p.A. non ha il dovere di fornire il servizio di alaggio in mare dell’Unità da diporto, né qualsiasi altro tipo di servizi fino al saldo totale delle pendenze che l’ACI Marina vanta nei confronti dell’Utente e/o dell’Unità da diporto. In merito, l’estratto dai libri contabili dell’ACI S.p.A. rappresenta una prova valida sull’ammontare e sulla scadenza delle pendenze che ACI S.p.A. vanta nei confronti dell’Utente e/o dell’Unità da diporto a qualsiasi titolo.

23. ACI d.d. opera nel rispetto della privacy degli Utenti adoperandosi per la protezione dei loro dati personali. Le regole applicate alla protezione dei dati personali degli Utenti sono definite dalla Politica generale della protezione dei dati personali di ACI d.d. La ditta ACI d.d. fornisce informazioni chiare in merito alla tipologia di dati personali raccolti, sulla modalità della loro raccolta nonché sulle finalità del loro trattamento. I suddetti documenti sono stati pubblicati sul portale Internet ufficiale della ditta ACI d.d.
24. ACI S.p.A. si riserva il diritto di cambiare le disposizioni delle Condizioni generali e di darne informazione agli Utenti a tempo debito.
25. Il Contratto e le Condizioni generali sono compilati in lingua croata. Nel caso di qualsiasi discordanza o divergenza tra il testo in croato delle Condizioni generali e la traduzione in altre lingue, farà fede il testo in lingua croata delle Condizioni generali. ACI. S.p.A. non è responsabile per eventuali discordanze tra il testo in lingua croata delle Condizioni generali e la traduzione in altre lingue, come pure per eventuali errori tipografici.
26. Per le presenti Condizioni generali e per il Contratto si applica ili diritto croato. Ogni controversia derivante dall’applicazione e/o interpretazione delle presenti Condizioni generali e del Contratto le parti cercheranno di risolvere in via amichevole, in caso contrario é competente il Tribunale Commerciale di Rijeka.
27. La presenti Condizioni generali entrano in vigore il 28. novembre 2018.

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